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GAM Novedrate
Area Riservata

Statuto Sociale

Associazione "Gruppo Amici della Montagna - Novedrate"

Titolo I - Natura e finalità dell’Associazione
Art. 1 (Natura)

È costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, l'Associazione di promozione sociale denominata "Gruppo Amici della Montagna - Novedrate" (in breve "GAM - Novedrate") di seguito denominata Associazione, con sede in Novedrate, presso il municipio in via Taverna n.3. L'Associazione, che è indipendente, apolitica e aconfessionale, opera senza limitazioni di durata. Essa assicura pari opportunità tra uomo e donna e la tutela dei diritti inviolabili della persona, ed è improntata secondo principi di democraticità. L’Associazione assicura inoltre adeguata pubblicità della propria attività attraverso l'accesso da parte dei soci ai libri dei verbali e la pubblicazione multimediale.

Art. 2 (Finalità)

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di promozione e diffusione della conoscenza della montagna e della pratica dell'alpinismo in tutte le sue possibili manifestazioni nonché finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e naturale dell'ambiente. Nel perseguire i suoi scopi, l'Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con enti pubblici e/o privati, che non siano in contrasto con la finalità dell'Associazione.

Art. 3 (Attività istituzionali)

L'Associazione, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo precedente, organizza ogni tipo di manifestazione, anche a pagamento, volta alla promozione della "cultura della montagna". In particolare, l'Associazione:

Titolo II - Disposizioni economico-finanziarie
Art. 4 (Entità ed amministrazione del patrimonio)

L'Associazione può disporre di un fondo comune, costituito da beni mobili e da quote sociali. Il patrimonio potrà essere incrementato dai beni mobili che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni. Il patrimonio deve essere amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata.

Art. 5 (Entrate dell’Associazione)

Per il perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

  1. gli utili, i proventi, i redditi ed ogni altro introito derivanti dallo svolgimento delle attività dell’Associazione;
  2. delle quote annuali associative;
  3. i contributi dello Stato, di enti pubblici e privati, di persone fisiche;
  4. le oblazioni, i legati, le eredità, le donazioni ed ogni altro introito che non siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
  5. i proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità istituzionali.

In nessun caso i proventi e gli utili derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali possono essere divisi, neanche in forme indirette, fra i Soci.

Art. 6 (Durata dell’esercizio finanziario ed approvazione dei bilanci)

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I bilanci sono approvati dall’Assemblea. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

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